(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana  n.30  del
                           21 giugno 2012) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
(Omissis) 
                               Art. 1 
 
Sostituzione del titolo VI del decreto del  Presidente  della  Giunta
                       regionale n. 47/R/2003 
 
    1.  Il  titolo  VI  del  regolamento  emanato  con  decreto   del
Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento
di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 «Testo unico
della normativa della  Regione  Toscana  in  materia  di  educazione,
istruzione, orientamento,  formazione  professionale  e  lavoro»)  e'
sostituito dal seguente: 
 
                             «Titolo VI 
 
 
                       DISPOSIZIONI IN MATERIA 
                  DI FORMAZIONE NELL'APPRENDISTATO 
 
 
                               Capo I 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
 
                              Art. 40. 
 
 
                    Formazione nell'apprendistato 
 
    1.  La  formazione  nell'apprendistato  si  realizza   attraverso
percorsi formativi definiti per  ciascuna  delle  seguenti  tipologie
contrattuali: 
      a) contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale; 
      b) contratto di apprendistato professionalizzante  o  contratto
di mestiere; 
      c) contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca. 
 
                              Art. 41. 
 
 
                     Piano formativo individuale 
 
    1. Il piano formativo individuale descrive il percorso  formativo
del singolo apprendista per tutta la durata del periodo di formazione
previsto dal contratto,  anche  sulla  base  di  moduli  e  formulari
stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. 
 
                              Art. 42. 
 
 
  Certificazione delle competenze in esito alle attivita' formative 
 
    1. La Regione promuove i processi di ricostruzione, validazione e
certificazione delle competenze  acquisite  in  ambito  formale,  non
formale ed informale dagli apprendisti attraverso  servizi  integrati
di orientamento e messa in trasparenza delle competenze stesse. 
    2. I processi indicati al comma 1  sono  realizzati  dai  servizi
pubblici per l'impiego, dai soggetti accreditati per  lo  svolgimento
dei servizi al lavoro, di cui agli articoli da 135 a 148, e da  altre
categorie di soggetti  individuati  con  deliberazione  della  Giunta
regionale, che definisce altresi' le procedure  per  l'accreditamento
degli stessi. 
    3. I processi  di  ricostruzione,  validazione  e  certificazione
delle competenze degli apprendisti  con  contratto  di  apprendistato
professionalizzante o di mestiere, nelle more della  definizione  del
repertorio nazionale, di cui all'articolo  6,  comma  3  del  decreto
legislativo   14   settembre    2011,    n.    167    (Testo    unico
dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma  30,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 247), sono realizzati  sulla  base  degli  standard
professionali definiti dal sistema regionale delle competenze, di cui
agli articoli da 66 a 66 duodecies. 
    4.  Gli  apprendisti  che  effettuano  l'apprendistato   per   la
qualifica e per il  diploma  professionale  al  termine  del  periodo
formativo del contratto sostengono l'esame per conseguire l'attestato
di qualifica e il  diploma  professionale  relativo  alle  competenze
previste dai profili formativi di cui all'articolo 47.  Nel  caso  di
interruzione dei percorsi o di  non  ammissione  agli  esami  finali,
l'attestazione di competenze intermedia e' rilasciata sulla base  dei
modelli definiti dall'accordo sancito dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di  Trento
e Bolzano il 27 luglio 2011. 
    5.  La  Giunta  regionale   definisce   le   modalita'   per   la
registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo  del
cittadino. 
 
                              Art. 43. 
 
 
                  Erogazione dell'offerta formativa 
 
    1.  La  Giunta  regionale,  sentita  la   Commissione   regionale
permanente  tripartita,  stabilisce  annualmente  le   modalita'   di
erogazione della formazione pubblica agli  apprendisti  in  relazione
alle tipologie del contratto, alla disponibilita' delle risorse e  al
numero degli apprendisti. 
    2. Per le tipologie di contratto indicate all'articolo 40,  comma
1, lettere a) e b) l'offerta formativa pubblica e' erogata sulla base
di un catalogo di attivita' formative determinato  con  procedure  ad
evidenza pubblica. 
 
                              Art. 44. 
 
 
                  Compiti dei servizi per l'impiego 
 
    1. Il servizio per l'impiego competente provvede: 
      a) a collaborare, ove richiesto, con l'azienda  alla  redazione
del piano formativo individuale dell'apprendista; 
      b) a supportare l'apprendista per le attivita' di in formazione
e di orientamento finalizzate  all'individuazione  delle  conoscenze,
dei crediti, dei titoli di studio e  delle  competenze  possedute  ed
alla costruzione di un percorso formativo  personalizzato  che  tenga
conto dei bisogni individuali di formazione  dell'apprendista,  delle
caratteristiche dell'azienda, dell'attivita' svolta; 
      c)  alla  ricostruzione,  validazione  e  certificazione  delle
competenze, di cui all'articolo 42, comma 2. 
 
                              Art. 45. 
 
 
Crediti formativi nel sistema integrato di istruzione,  formazione  e
                               lavoro 
 
    1.  Le  competenze  e  le  conoscenze   professionali   acquisite
attraverso  l'attivita'  formativa  nel  corso   del   contratto   di
apprendistato sono riconosciute come  crediti  formativi  all'interno
del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro  secondo  le
norme vigenti. 
 
                               Capo II 
 
 
    Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale 
 
 
                              Art. 46. 
 
 
             Destinatari e durata del percorso formativo 
 
    1 . I percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e  per
il diploma professionale sono rivolti ai soggetti che hanno  compiuto
quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di  eta',
che si trovano in una delle seguenti condizioni: 
      a) sono in possesso di diploma di scuola  secondaria  di  primo
grado; 
      b) frequentano o hanno frequentato, in  tutto  o  in  parte,  i
percorsi di istruzione e formazione professionale; 
      c) sono in possesso di una qualifica professionale. In tal caso
possono accedere ai percorsi finalizzati al conseguimento del diploma
professionale. 
    2. La durata del  percorso  formativo  previsto  per  il  profilo
professionale individuato nell'ambito del contratto di  apprendistato
non puo' essere superiore a tre anni per la  qualifica  e  a  quattro
anni per il diploma professionale. 
    La Giunta regionale puo' prevedere percorsi di durata  annuale  e
biennale per gli apprendisti  di  eta'  compresa  tra  i  quindici  e
diciotto anni che siano stati gia' inseriti in percorsi di istruzione
e formazione professionale  o  che  abbiano  frequentato  una  scuola
secondaria di secondo grado. 
    3. L'attivita' di formazione interna ed  esterna  all'azienda  e'
strutturata per un totale di seicento ore annue per il  numero  degli
anni di durata  del  periodo  formativo  previsto  dal  contratto  di
apprendistato, in osservanza degli standard  generali  stabiliti  con
deliberazione  della  Giunta  regionale,   sentita   la   Commissione
regionale permanente tripartita, nel rispetto di quanto definito  dal
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli
essenziali delle prestazioni relativi al secondo  ciclo  del  sistema
educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo  2  della
legge 28 marzo 2003, n. 53) e dall'accordo sancito  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
Autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2011. 
    4.  La  Giunta  regionale,  in  base  all'accordo  sancito  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province Autonome  di  Trento  e  Bolzano  il  15  marzo  2012,  puo'
prevedere una diminuzione del monte ore del  percorso  formativo  per
gli apprendisti di  eta'  superiore  a  diciotto  anni  che  sono  in
possesso di crediti in ingresso coerenti al profilo professionale  da
acquisire. 
 
                              Art. 47. 
 
 
                          Profili formativi 
 
    1. I profili formativi nell'apprendistato per la qualifica  e  il
diploma professionale sono definiti dal repertorio nazionale  di  cui
agli allegati 2 e 3 dell'accordo sancito dalla Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  Autonome  di
Trento e Bolzano il 27 luglio 2011, ai sensi dell'articolo 18,  comma
1, lettera d) del d.lgs. 226/2005. 
    2. Con modalita' individuate dalla Giunta  regionale,  i  profili
formativi indicati al comma 1 sono articolati  in  specifici  profili
regionali sulla base  dei  fabbisogni  del  territorio,  secondo  gli
standard del sistema regionale delle competenze, di cui agli articoli
da 66 a 66 duodecies. 
 
                              Art. 48. 
 
 
      Contenuti, soggetti e strumenti dell'attivita' formativa 
 
    1.   La   formazione   e'   finalizzata,   prioritariamente,   al
conseguimento   delle   competenze    di    base,    trasversali    e
tecnico-professionali  comuni,   necessarie   allo   sviluppo   della
personalita'  del  giovane  o  dell'adolescente  che  acquisisce   la
qualifica o il diploma nell'ambito dell'apprendistato. La  formazione
puo' essere altresi' finalizzata  all'acquisizione  delle  competenze
tecnico-professionali specifiche. 
    2. I percorsi formativi sono realizzati dalle  agenzie  formative
accreditate dalla Regione, ai sensi degli articoli da 67  a  76  bis,
anche in associazione con istituzioni scolastiche e/o  con  le  altre
categorie di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 42, comma 2. 
    3. I soggetti indicati al comma 2 collaborano con le aziende  per
la   definizione   degli   obiettivi   della   formazione    e    per
l'individuazione delle modalita' di realizzazione  della  formazione,
con il supporto del tutore didattico e in accordo  con  il  tutore  o
referente aziendale. 
    4. La formazione e' erogata prioritariamente attraverso corsi  di
formazione  professionale.   Puo'   essere   altresi'   erogata   con
assegnazione di  buoni  individuali,  da  utilizzare  presso  agenzie
formative accreditate. 
    5.  La  Giunta  regionale  stabilisce  le  caratteristiche  e  le
funzioni del tutore o referente  aziendale,  previo  accordo  con  le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. 
 
                              Art. 49. 
 
 
                        Formazione aziendale 
 
    1. Le modalita' di erogazione  della  formazione  aziendale  sono
stabilite  dalla  contrattazione  collettiva  fra  le  organizzazioni
datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale, nel rispetto  degli  standard  generali  disciplinati  con
delibera della Giunta regionale,  sentita  la  Commissione  regionale
permanente tripartita. 
 
                              Capo III 
 
 
      Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere 
 
 
                              Art. 50. 
 
 
    Standard per la realizzazione dell'offerta formativa pubblica 
 
    1.  La  Giunta  regionale,  sentita  la   Commissione   regionale
permanente tripartita, stabilisce gli standard dell'offerta formativa
pubblica,  finalizzata  all'acquisizione  di  competenze  di  base  e
trasversali, nel rispetto dei seguenti criteri: 
      a) erogazione in un contesto strutturato ed organizzato; 
      b) assistenza da parte di figure professionali in  possesso  di
specifici requisiti; 
      c) realizzazione mediante una specifica progettazione; 
      d) produzione di esiti verificabili e certificabili. 
 
                              Art. 51. 
 
 
       Contenuti, durata e strumenti dell'attivita' formativa 
 
    1. La formazione e' svolta, di regola,  all'esterno  dell'azienda
dalle strutture formative  accreditate  dalla  Regione.  Puo'  essere
svolta all'interno  dell'azienda  se  e'  erogata  nel  rispetto  dei
criteri indicati all'articolo 50. 
    2.  La  durata  complessiva  dell'attivita'  di  formazione   per
l'acquisizione delle competenze di  base  e  trasversali  e'  pari  a
centoventi ore complessive entro i  primi  tre  anni  di  durata  del
contratto di apprendistato, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. 
    3. La durata  dell'attivita'  di  formazione  per  l'acquisizione
delle competenze di base e trasversali e' ridotta a: 
      a) novanta ore complessive, per i primi tre anni di durata  del
contratto, per gli apprendisti in possesso di una qualifica o  di  un
diploma professionale; 
      b) sessanta ore complessive, per i primi tre anni di durata del
contratto, per gli apprendisti in possesso di un  diploma  di  scuola
secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di laurea. 
    4. Le ore di formazione possono essere variamente distribuite nei
singoli anni nel piano formativo individuale, di cui all'articolo 41. 
    5.  L'attivita'  formativa  e'   erogata   prioritariamente   con
assegnazione di un buono individuale, da  utilizzare  presso  agenzie
formative accreditate. Puo' altresi'  essere  erogata  con  corsi  di
formazione professionale e con modalita' di formazione a distanza. 
    6.  Il  sistema  di  formazione  a  distanza  e'   definito   con
deliberazione della Giunta regionale. 
    7. Nell'ambito delle competenze  trasversali  e'  garantita  agli
apprendisti  la  conoscenza  delle  norme  relative  alla  salute   e
sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro,  alle  pari  opportunita',   alla
disciplina del rapporto  di  lavoro  e  alle  competenze  chiave  per
l'apprendimento permanente, di cui alla  raccomandazione  2006/962/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006. 
 
                               Capo IV 
 
 
            Apprendistato di alta formazione e di ricerca 
 
 
                             Art. 51 bis 
 
 
 Standard formativi per l'apprendistato di alta formazione e ricerca 
 
    1. La Giunta regionale, mediante accordi  con  le  organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei  lavoratori,  le  Universita'  e
altre istituzioni formative, definisce  gli  standard  formativi  per
l'apprendistato per attivita' di ricerca, per  l'acquisizione  di  un
diploma o per percorsi di alta formazione.».